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Finalmente operativo l’incentivo giovani e lavoratori svantaggiati

Finalmente è stato reso operativo l’IncentivO Lavoro (IO Lavoro), gestito dall’ANPAL, valido per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo determinato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e rivolto alle imprese che assumono disoccupati fino a 25 anni e di età superiore se rientranti nella categoria di “lavoratori svantaggiati”. L’Inps (circolare n. 124/20) illustra quali sono i datori di lavoro che possono accedere al beneficio, i lavoratori beneficiari, l’assetto e misura dell’agevolazione, le condizioni di spettanza e il coordinamento con altri benefici. In particolare, l’Istituto ricorda che l’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione. La soglia massima è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060/12); mentre nel caso di assunzioni part-time il massimale dell’agevolazione dovrà essere proporzionalmente ridotto. Per quanto riguarda le modalità di richiesta, la circolare chiarisce che i datori di lavoro devono presentare l’istanza telematica preliminare all’Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “IO Lavoro”, disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Sarà compito dell’Istituto verificare i requisiti e la presenza delle risorse economiche e, successivamente, ottenuta l’approvazione da parte dell’Istituto, il datore di lavoro avrà tempo dieci giorni per effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione. L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo – si legge – verrà effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. L’esonero è cumulabile con l’incentivo previsto per le assunzioni di soggetti aventi diritto al reddito di cittadinanza e con l’esonero per l’assunzione di giovani under 35 anni entro il tetto di 8.060 euro annui. L’incentivo è inoltre cumulabile, nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato, con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni indicate nel Decreto Direttoriale in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni. Ad esclusione dei casi espressamente elencati, l’incentivo non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Info dai Consulenti del lavoro.